Il Bonus facciate - Decostile di Farneti Andrea

Il Bonus facciate

Il Bonus facciate
Giu 07, 2020

Bonus facciate

Il Decreto rilancio è legge dal 17 luglio, e dopo lunghi iter parlamentari (è in vigore dallo scorso maggio, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34), il testo è quello definitivo, così come sono definite una volta per tutte le regole per il Superbonus 110%.

La novità più grossa consiste nel fatto che la cessione del credito potrà essere seguita anche per il bonus facciate al 90% oltre che per tutti gli altri interventi edilizi per i quali è prevista la detrazione del 50%, per l’Ecobonus 65% e per gli interventi agevolabili al 110% con il Superbonus.

Leggi tutti i dettagli sul Superbonus 110%

Cos’è il Bonus facciate

Il Bonus facciate è una detrazione in vigore dal 2020, aggiuntiva rispetto a tutte le altre già esistenti (ecobonus, detrazioni ristrutturazioni, sismabonus, bonus mobili) e riservata agli interventi che riguardano il decoro architettonico. Riguarda tutti gli edifici privati, dalla villetta al condominio, gli interventi edilizi, anche di manutenzione ordinaria, il recupero o il restauro della facciata. È nell’Articolo 25 della Legge di Bilancio 2020 che sono state definite le regole per il Bonus facciate, per il 2020. 

Bonus facciate, come si usa

Per le modalità di utilizzo del bonus si applicano le disposizioni che regolano la detrazione per ristrutturazione. La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi, e per le modalità di pagamento e di ripartizione della detrazione tra più beneficiari si applicano le disposizioni in vigore per la detrazione per ristrutturazione.

Bonus facciate, niente massimale di spesa

Per il bonus facciate, però, a differenza delle altre detrazioni, non sono previsti tetti di spesa. Si potrà aggiungere anche questa spesa in più e quindi, anche in caso di altri interventi in corso, non ci sarà il rischio di perdere la detrazione. Sarà infatti possibile suddividere le spese tra i vari interventi in modo da ottenere il massimo dall’agevolazione.

Vale per edifici in zone A o B

Riportiamo con ordine il significato e la classificazione delle zone secondo il DM 2 aprile 1968, n. 1444, cui fa riferimento il bonus facciate.

Cos’è la zona A?

La Zona A è il centro storico di un Comune che contiene agglomerati urbani con le seguenti caratteristiche:
1) carattere storico;
2) artistico;
3) o di particolare pregio ambientale.

Sono incluse le “porzioni di essi, comprese le aree circostanti”.

Cos’è la zona B?

Sono in zona B (zona di completamento) le “area totalmente o parzialmente edificate”. La Zona Bcomprende infatti le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone di tipo A. Le zone parzialmente coperte sono quelle che hanno un indice di superficie coperta non inferiore al 12,5% cioè come 1/8.

Lavori ammessi e lavori esclusi

Quanto agli interventi ammessi alla detrazione, il testo stabilisce che possono godere della detrazione fiscale al 90 per cento esclusivamente gli interventi su:
 strutture opache della facciata;
 balconi;
 ornamenti e fregi.

Questo elenco preciso limita con esattezza il perimetro della nuova agevolazione fiscale, in quanto di fatto non sono compresi gli interventi diversi da quelli sugli intonaci, tranne il caso di ornamenti e fregi architettonici.

Quanto alle altre parti del palazzo interessate ai lavori, la norma cita espressamente i balconi, e in questo caso sembrerebbe non esserci alcuna limitazione alla tipologia di interventi, lasciando intendere, dunque, che questi possono riguardare anche, ad esempio, la pittura delle ringhiere, ma anche il rifacimento dei sottobalconi, oltre che interventi su fregi e ornamenti. E non essendo indicato nulla di specifico in questo campo, si può presumere che la detrazione sia ammessa anche quando si tratta di intervenire non solo sull’intonaco ma anche, ad esempio, sulle parti in ferro battuto. Basti pensare, ad esempio, alla rilevanza architettoniche delle inferriate dei balconi di epoca Liberty.

In pratica sono esclusi:
– gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
– le spese effettuate per interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
– le spese sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.

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